IL CONTRATTO DI CO.CO.CO.
IL CONTRATTO DI CO.CO.CO.

IL CONTRATTO DI CO.CO.CO.DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Inviato il Sep. 8, 2008 alle 18:52

I Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa o prestazione d’opera coordinata e continuativa

COSA SONO, COME NASCONO Non esiste una definizione dettagliata della collaborazione coordinata e continuativa1 ad eccezione del richiamo contenuto all’art. 409, comma 3 del codice di procedura civile che estende il processo del lavoro e la composizione stragiudiziale delle controversie anche a: “… rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. La prestazione d’opera, disciplinata agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, consiste in un’opera o un servizio svolto personalmente e senza vincolo di subordinazione. Viene cioè descritta per differenza rispetto al lavoro subordinato. Non è questa la sede per approfondire la complessa e dibattuta discussione sulla natura della subordinazione ci limiteremo a dire, richiamando la giurisprudenza più recente della corte di Cassazione, che consiste nella sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La collaborazione coordinata e continuativa, quindi, è una “prestazione d’opera” con alcuni elementi in più che ne rafforzano l’inserimento nell’organizzazione del lavoro pur non comportando da parte del committente l’esercizio del potere direttivo ma un più blando potere di controllo. In mancanza di una legislazione organica è stata la giurisprudenza a specificare gran parte delle caratteristiche di questo contratto interpretando il significato dei pochi riferimenti normativi. La continuità: il rapporto di lavoro ha una durata nel tempo apprezzabile cioè non è saltuario. Il coordinamento: l’attività lavorativa nel suo svolgimento, modalità, orari e obiettivi è frutto, o meglio dovrebbe essere, di un accordo tra lavoratore e committente “alla pari”. Il committente esercita un potere di controllo ma non interferisce con l’autonomia organizzativa del collaboratore. Rispetto al lavoro subordinato non esistono potere direttivo e potere disciplinare. La personalità della prestazione: il lavoro è svolto prevalentemente dalla persona che stipula il contratto, il ruolo di eventuali suoi collaboratori o eventuali mezzi di lavoro è marginale altrimenti si ricadrebbe nella forma impresa e il contratto non sarebbe di lavoro autonomo ma di appalto. Il datore di lavoro pubblico attiva i contratti di collaborazione sulla base dell’articolo 7 del D.LGS 165/ 2001 modificato da ultimo con il decreto Bersani (DL 223/2006) convertito in legge 248/2006. Le amministrazioni pubbliche “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio” possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, sulla base di alcuni presupposti previsti esplicitamente: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. In regime di blocco delle assunzioni questi requisiti sono stati ritenuti generalmente esistenti e ciò ha permesso la straordinaria proliferazione di contratti di collaborazione negli ultimi anni. L’attivazione delle collaborazioni da parte delle amministrazioni pubbliche deve avvenire oggi sulla base di prove comparative disciplinate dalle amministrazioni stesse e rese pubbliche. È bene sottolineare che “prove comparative” non significa adottare necessariamente le procedure previste dell’articolo 35 della 165 che, infatti, non è esplicitamente richiamato. Quindi, ad esempio, nel rinnovo dei contratti di collaborazione scaduti è naturalmente possibile richiamare eventuali prove già effettuate in precedenza per il precedente contratto e riconoscere una corsia preferenziale sulla base di un incarico di collaborazione già in essere. I presupposti “giuridici” per il conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni sono oggi contenuti nella circolare n 4 2004 del ministero della funzione pubblica richiamati da ultimo dalla circolare n 5 del 2006. Secondo quest’ultima circolare gli elementi distintivi del carattere autonomo della prestazione sarebbero analoghi a quelli esplicitati dalla circolare del ministero del lavoro riferita ai contratti a progetto. Al di là della opportunità di richiamare un atto ministeriale che si riferisce ad una tipologia non prevista nel pubblico impiego, non ci pare che dalla lettura incrociata dei due testi emergano elementi “nuovi” rispetto ai requisiti individuati in una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti sostanzialmente in linea con quella della Corte di Cassazione. Si tratta peraltro di circolari che in nulla possono innovare i presupposti giuridici su cui si fonda la qualificazione del rapporto di lavoro, come è noto di competenza della magistratura la quale interpreta norme di legge. In sostanza nelle circolari si ribadisce che l’elemento fondamentale è rappresentato dal carattere autonomo della prestazione insieme ai presupposti indicati nell’articolo 7 del D.LGS 165/2006 specificando che le amministrazioni potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo”. Questo inciso rappresenta forse l’unica novità relativa ai presupposti rispetto alla circolare del 2004. L’obiettivo della Funzione Pubblica è quello di richiamare le amministrazioni ad una verifica attenta delle competenze che già hanno all’interno prima di attivare contratti di collaborazione. In realtà non sembra che si aggiunga alcunché alla norma della 165/2001. La circolare ribadisce inoltre che l’anagrafe delle prestazioni istituita presso il ministero della Funzione Pubblica deve contenere tutti gli incarichi di collaborazione conferiti dalle amministrazioni pubbliche. L’obbligo di comunicazione si riferisce: “a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione”. Sembrerebbe che nell’intenzione della Funzione Pubblica l’anagrafe nata per le così dette consulenze debba essere allargata a tutte le collaborazioni. Se così fosse per l’Università e la Ricerca si tratterebbe di una notizia positiva vista la difficoltà di ottenere i dati sulle collaborazioni anche rivendicando l’applicazione delle norme contrattuali previste sia nel CCNL della ricerca che in quello dell’università è nota. Le amministrazioni sarebbero invece oggi costrette a comunicare ad una anagrafe centrale tutti i dati sugli incarichi e verrebbero meno anche gli alibi a costruire anagrafi di ente o di ateneo. I dati richiesti per ciascun incarico sono infatti: a) i dati anagrafici; b) le modalità di acquisizione, se di natura discrezionale (per esempio una chiamata diretta) oppure previsto da norme di legge (in particolare il già citato art. 7 comma 6-ter della 165/2001); c) il tipo di rapporto (prestazione occasionale o coordinata e continuativa); d) il contenuto della prestazione; e) le modalità di selezione se si è fatto riferimento ad un regolamento dell’amministrazione; f) la durata dell’incarico; g) l’importo dei compensi. PERCHÉ CONVIENE AL DATORE DI LAVORO PUBBLICO E NON AI LAVORATORI... L’ambigua normativa ha fatto sì che i contratti di collaborazione negli anni venissero utilizzati sempre di più per mascherare rapporti di lavoro subordinato. Bisogna ricordare che fino al 1995 (anno della riforma pensionistica cosiddetta “Dini”) le collaborazioni coordinate e continuative non erano soggette ad alcuna contribuzione pensionistica. Da quell’anno in poi i contributi, introdotti all’inizio nella misura del 10%, sono progressivamente cresciuti fino a raggiungere oggi un’aliquota previdenziale del 23,5% in base al proprio livello di reddito, ma restano comunque sempre molto al di sotto dei contributi per i lavoratori dipendenti (33%). L’innalzamento dell’aliquota contributiva contenuto nella finanziaria 2007 è stato accompagnato per la prima volta da una norma “salva compensi”. Infatti, in mancanza di minimi salariali, quasi sempre il crescere dei contributi ha eroso le retribuzioni dei collaboratori coordinati e continuativi ad eccezione dei casi in cui, attraverso la negoziazione collettiva o nei contratti individuali, i compensi sono stati aumentati nella misura corrispondente all’incremento dei versamenti nelle casse dell’INPS. Oggi invece è previsto esplicitamente che “l’incremento contributivo non possa in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo (la quota che spetta al collaboratore) dell’aumento dell’aliquota” (art. 1 comma 770 Legge finanziaria per il 2007). Infatti per questo rapporto di lavoro il datore committente paga solamente i due terzi di tali aliquote, mentre il terzo restante è a carico del lavoratore. Oltre al risparmio derivante dai ridotti contributi sono praticamente assenti le tutele conseguenti alla regolamentazione normativa e/o contrattuale tipiche del lavoro subordinato in particolare: minimo salariale, trattamento di fine rapporto, permessi, ferie, tutela per il licenziamento senza giusta causa. In sostanza conviene perché costa di meno e non è tutelato dalla contrattazione collettiva oltre che dalle norme di legge sul lavoro subordinato. Nel pubblico impiego e in particolare nei settori della ricerca e dell’università con il blocco delle assunzioni dal 2001 molte amministrazioni sono state costrette ad avvalersi di queste forme contrattuali non potendo in alcuni casi attivare neanche rapporti di lavoro subordinato a termine. È importante sottolineare che, mentre nel privato la prova della subordinazione in un processo del lavoro comporta l’assunzione a tempo indeterminato, nel pubblico impiego, in virtù dell’articolo 97 della Costituzione che prevede il concorso come presupposto per l’accesso ai ruoli delle amministrazioni, fino ad ora il giudice che riconosce l’esistenza di un lavoro dipendente “mascherato” da co.co.co generalmente dispone il riconoscimento delle “prestazioni di fatto”, come si dice in gergo giuslavoristico. In sostanza riconosce quindi la differenza contributiva e retributiva (comprensiva di TFR ed eventuali mensilità aggiuntive) tra ciò che il finto collaboratore ha percepito e ciò che avrebbe dovuto percepire se fosse stato correttamente inquadrato secondo le declaratorie del contratto collettivo nazionale applicabile per il lavoro che svolge. Se il lavoratore intenta una causa è molto alto il rischio che non venga assunto a tempo indeterminato e che alla scadenza non venga rinnovata la collaborazione. Naturalmente ciò non toglie che è sempre possibile una causa di lavoro, anzi auspicabile ogni qual volta al termine della collaborazione non c’è la prospettiva di un nuovo contratto. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO La normativa di riferimento rimane quella del codice civile riferita alla prestazione d’opera (vedi glossario e norme utili a pag 65) oltre alle poche leggi degli ultimi anni che si riferiscono alla previdenza, al fisco e all’assicurazione contro gli infortuni. In particolare è bene sapere che in assenza di previsioni differenti del contratto individuale o di eventuali accordi sindacali migliorativi o regolamenti dell’amministrazione5 il committente6 può recedere unilateralmente dal contratto, cioè licenziare il lavoratore indennizzandolo però delle spese prestate come prevede l’articolo 2227 del codice civile; non esiste obbligo di forma scritta dell’accordo tra i contraenti; non esistono minimi salariali o previsioni circa la cadenza del compenso. Infatti in mancanza di previsioni delle parti contraenti o di usi a cui fare riferimento il giudice definisce il corrispettivo in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Coerentemente però non esiste obbligo di esclusiva, salvo diversa previsione del contratto individuale. IL REGIME PREVIDENZIALE La legge n. 335/95 (riforma Dini) ha istituto un fondo previdenziale specifico per i co.co.co, il cosiddetto fondo gestione separata INPS (www.inps.it) al quale il collaboratore deve iscriversi entro 30 giorni dall’inizio della prestazione. La legge finanziaria 2007 ha determinato un consistente aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori con rapporti di co.co.co. (e in generale per tutti gli iscritti alla gestione separata INPS). L’innalzamento dell’aliquota va salutato positivamente sia per disincentivare, laddove non richiesto dalle modalità di svolgimento della prestazione, il ricorso a rapporti di lavoro più appetibili in termini di costi per il committente, sia per consentire un maggior accumulo di contributi utili a garantire in futuro una pensione dignitosa. Inoltre l’aumento dell’aliquota previdenziale non potrà essere scaricato interamente sul collaboratore, dato che non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto superiore ad un terzo dell’aumento stesso. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2007 il contributo per gli iscritti senza altre coperture previdenziali è del 23,5% (comprensivo dello 0,5% per la tutela della maternità, malattia e assegno al nucleo familiare). Per i collaboratori pensionati di vecchiaia e anzianità e per quelli che versano anche presso altri fondi previdenziali, l’aliquota contributiva è del 16%. Non cambia invece la ripartizione dell’onere contributivo che rimane in misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente che è tenuto al materiale versamento dell’intero ammontare del contributo. LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA Pensione Per maturare il diritto alla pensione è necessario versare almeno 5 anni effettivi di contributi. Bisogna tenere presente che se il reddito complessivo annuo è inferiore al minimale contributivo (nel 2006 era pari a 13.356,00 euro) non si matura la contribuzione piena, vale a dire 12 mensilità contributive, e saranno accreditate un numero di mensilità proporzionate al reddito percepito. La pensione di vecchiaia si ottiene a partire dal compimento del cinquantasettesimo anno di età o dopo 40 anni di contribuzione a prescindere dal requisito anagrafico. Nel caso in cui la pensione sia maturata esclusivamente con il regime contributivo è possibile cumulare diversi periodi assicurativi non coincidenti se non si è maturato il diritto alla pensione in nessuna delle diverse gestioni le quali erogheranno la quota di loro competenza. È possibile il riscatto dei periodi di attività svolti precedentemente all’istituzione della gestione separata ma per sole 5 annualità. Sono possibili versamenti volontari alla gestione separata INPS se non si è iscritti contemporaneamente ad altre gestioni ed avere almeno un anno di contribuzione versato negli ultimi 5. È possibile riscattare gli anni della laurea facendo valere l’aliquota in vigore al momento del riscatto e applicandola al valore del reddito mensile dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto. Malattia Se risultano almeno tre mesi di contributi nell’anno precedente l’evento, si ha diritto all’indennità di malattia solo per ricoveri ospedalieri e per un massimo di 180 giorni per tutte le giornate di ricovero presso strutture ospedaliere sia pubbliche che private. In caso di day hospital si avrà diritto alla prestazione solo se verrà riconosciuta un’effettiva incapacità lavorativa per l’intera giornata. La finanziaria 2007 ha esteso la tutela della malattia anche per gli eventi morbosi che non richiedono il ricovero ospedaliero. In particolare è prevista l’erogazione di una indennità giornaliera a carico dell’INPS. L’indennità viene riconosciuta entro un limite massimo pari ad un sesto della durata complessiva della collaborazione e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione dei primi quattro giorni di malattia. La misura della prestazione è pari al 50% di quanto riconosciuto a titolo di indennità per ricovero ospedaliero. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia si fa riferimento alle disposizioni previste per i lavoratori dipendenti così come le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. Maternità Se risultano versati almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti i 2 mesi prima del parto, si ha diritto per 5 mesi ad un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera dell’ultimo anno. Non è prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza. A partire dal 1° gennaio 2007 viene riconosciuto alle lavoratrici che hanno diritto all’indennità di maternità, un ulteriore indennizzo economico a titolo di congedo parentale. Il trattamento viene corrisposto per un periodo di tre mesi nel primo anno di vita del bambino in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. La finanziaria 2007 ha inoltre esteso la tutela della gravidanza a rischio anche per le collaboratrici affidando ad un successivo decreto ministeriale l’applicazione delle norme previste in materia di maternità a rischio dal D.LGS n. 151/2001. Paternità È possibile godere dell’indennità di paternità in presenza degli stessi requisiti ma solo per i tre mesi successivi alla data del parto, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del neonato, affidamento esclusivo al padre. Assegno al nucleo familiare Il requisito per il diritto all’assegno è quello complessivo della famiglia escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni e dal coniuge legalmente separato. Per maturare il diritto all’assegno almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da attività soggette all’obbligo di iscrizione alla gestione separata, il requisito del 70% è raggiunto anche in presenza di redditi misti (ad es. collaborazione e lavoro dipendente). Il contributo versato alla gestione separata dell’INPS non include una parte di contribuzione a tutela della disoccupazione involontaria, pertanto non è prevista alcuna forma di indennità nel caso in cui si perda il lavoro. Informazioni più dettagliate: presso il patronato o presso gli uffici dell’INPS. Modulistica reperibile presso il sito Inps www.inps.it :cliccare la sezione moduli e cercare in “prestazioni a sostegno del reddito”. L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI L’assicurazione introdotta con il D.LGS 38 del 2000 (art. 5) è estesa solo ai collaboratori che svolgono attività a rischio indicate all’art. 1 TU 1124/65 o che conducono veicoli a motore. Il premio assicurativo è suddiviso nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. La denuncia assicurativa e il versamento del contributo intero (comprensivo della quota del lavoratore) deve essere effettuato dal committente. Il tasso del contributo non è fisso ma variabile a seconda dell’azienda o dell’attività svolta ed è calcolato sull’ammontare dei compensi percepiti. In caso di pluricommittenze con periodi lavorativi coincidenti, il contributo dovrà essere calcolato sulla media dei compensi. Prestazioni È prevista una indennità di inabilità temporanea e rendita per postumi. A differenza dei lavoratori dipendenti, inspiegabilmente, i collaboratori pagano quindi una parte del premio assicurativo e, come se non bastasse, l’INAIL prevede un indennizzo non superiore al 60% del compenso per i primi 90 giorni di inabilità e il 75% per i successivi. Nel caso di postumi derivanti da infortunio o malattia professionale comportanti un grado di inabilità dal 6% al 15% si ha diritto ad un indennizzo in capitale, dal 16% al 100% una rendita mensile. Cosa bisogna fare in caso d’ infortunio? È necessario informare il committente il quale se l’infortunio è giudicato dal medico non guaribile in tre giorni, dovrà denunciare l’evento all’INAIL entro due giorni da quando ne ha avuto notizia, allegando il certificato medico. FISCO Dal 2001 i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente (Art. 50 del Testo Unico Imposte dirette). L’assimilazione fiscale, nei fatti, significa che i redditi da collaborazione ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale sul quale si pagheranno le imposte (IRPEF), riceveranno lo stesso trattamento dei redditi da lavoro dipendente (stesse detrazioni fiscali a cui hanno diritto i lavoratori dipendenti). Inoltre i collaboratori, come i dipendenti, devono ricevere mensilmente dal committente un prospetto paga dal quale risultino chiaramente le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative operate sul compenso lordo erogato. Il committente ha poi l’obbligo ogni anno di rilasciare al collaboratore il modello CUD che certifica i redditi percepiti e l’utile ai fini della dichiarazione dei redditi. È possibile avere una posizione co.co.co. e la partita iva? Il carattere continuativo e coordinato della prestazione è compatibile con l’apertura della partita iva. Nella maggior parte dei casi non è però conveniente essendo prevista per le co.co.co l’assimilazione fiscale al lavoro dipendente con tutti i vantaggi sopra descritti (deduzioni per la determinazione dell’ IRPEF, busta paga simile a quella dei dipendenti ecc.). Diversamente, con la partita iva il regime fiscale applicato sarebbe quello proprio dei redditi da lavoro autonomo che in più potrebbe richiedere un’assistenza particolare tenuto conto degli adempimenti connessi alla gestione della partita iva (il semplice co.co.co. invece adempie gli obblighi di legge fiscali, previdenziali e assicurativi tramite il proprio committente). Note 1 Nel pubblico impiego la legge 30 non trova applicazione, questo significa che il lavoro a progetto non ha sostituito le collaborazioni coordinate e continuative. Nulla vieta poi che nella definizione dell’oggetto del contratto si faccia riferimento alla realizzazione di un progetto ma ciò non comporta l’applicazione del D.LGS 276 nella parte sul lavoro al progetto. 2 Peraltro fino alla finanziaria dello scorso anno non esisteva un tetto di spesa che è stato poi fissato nel 60% di quella sostenuta nel 2003. Oggi la legge finanziaria ha portato questo tetto al 40%. Negli enti pubblici di ricerca e nelle università la portata di questa norma è, per fortuna, in parte limitata, nei suoi effetti negativi, dalla esclusione del personale dedicato alla ricerca, alla didattica e ai servizi agli studenti se collocati su fondi esterni. 3 La scelta ebbe come motivazione anche l’esigenza di fare cassa. Oggi la gestione separata INPS è in attivo di svariati milioni di euro perché essendo stata istituita da poco e prevedendo pochissime prestazioni ovviamente ha uscite molto ridotte. 4 L’articolo 36 del D.LGS n. 165 del 2001 “forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale al comma 2 prevede che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 5 È bene sapere che la circolare del Ministro della funzione pubblica 15 luglio 2004 n. 4 “Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale” non si limita a definire i presupposti giuridici per l’attivazione dei contratti. Prevede infatti, esplicitamente, per i lavoratori parasubordinati trattamenti migliorativi sul piano dei diritti rispetto alle scarne norme di legge. Si dice infatti che “per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si pongono all’attenzione delle amministrazioni diversi problemi relativi, in primo luogo, all’individuazione dei presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione, poi alle eventuali tutele non previste dall’ordinamento che, però, possono essere introdotte nei singoli contratti in virtù dell’autonomia contrattuale attribuita ai contraenti e, in ultimo, alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali.” Tra queste tutele la circolare cita in particolare la sospensione del rapporto di lavoro per recupero psicofisico, equivalente delle ferie, la sospensione in caso di malattia, una indennità sostitutiva dei buoni pasto. Evidentemente il Ministero della Funzione Pubblica consapevole dell’abuso costante ad opera delle pubbliche amministrazioni, da una parte cerca di introdurre restrizioni nell’utilizzo delle collaborazioni ribadendo i principi della D.LGS 165 del 2001, dall’altra legittima esplicitamente l’introduzione di norme migliorative delle condizioni di lavoro rispetto a quelle previste dalla scarna disciplina legale. 6 Vale a dire il datore di lavoro. 7 Trattandosi in teoria di un rapporto di lavoro autonomo l’esclusiva sarebbe un controsenso. La contraddizione con quanto avviene nei settori lavorativi a cui questo libretto si rivolge è evidente, trattandosi nella maggior parte dei casi di lavoratori subordinati “mascherati” da lavoratori autonomi. Nulla vieta ovviamente che si possa pretendere in cambio dell’esclusiva una particolare indennità. 8 Per tutte le prestazioni erogate dall’Inps come ad esempio il calcolo dei contributi versati, la pratica per ottenere l’assegno di maternità ecc. ci si può rivolgere ai patronati 9 Sotto il profilo fiscale e assicurativo negli anni il legislatore ha proceduto a una parziale assimilazione ai trattamenti previsti per i lavoratori dipendenti.

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